Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio assistenza aula e organi assembleari
Illustrazione in forma semplificata delle competenze:
- programmazione dei lavori del consiglio e degli organi consiliari (con eccezione dell'Ufficio di presidenza);
- gestione dell'organizzazione dei lavori e coordinamento delle attività degli organi assembleari;
- adempimenti preparatori e conseguenti alle sedute degli organi assembleari;
- assistenza di natura giuridica, procedurale e organizzativa nei lavori dell'aula, delle conferenze, delle commissioni e loro articolazioni;
- cura della redazione definitiva dei testi licenziati dalle commissioni e dall'assemblea;
- adempimenti relativi alla convalida degli eletti, alle nomine e alle designazioni di competenza del Consiglio o dei suoi organi;
- servizi di segreteria, di resocontazione e di verbalizzazione del Consiglio e degli altri organi consiliari (con eccezione dell'Ufficio di presidenza);