Consulenti e collaboratori

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Nel rispetto del proprio regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 settembre 2018, n. 65, relativo all'affidamento degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione, il Consiglio provinciale, ai sensi del medesimo regolamento, dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dell'art. 39 undecies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, in questa sezione pubblica l’elenco degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione affidati.

Non rientrano in questo obbligo i dati relativi ad affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

 

Il sito www.consulentipubblici.gov.it raccoglie gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti. Per visualizzare gli incarichi conferiti dal Consiglio provinciale inserire nel campo "Amministrazione" la seguente voce: CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gli importi liquidati indicati sono comprensivi anche dei contributi e delle imposte a carico dell'ente.

 

Contenuto inserito il 22-05-2018 aggiornato al 04-05-2022
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