Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Il Consiglio provinciale non gestisce servizi pubblici: nè ha individuato centri di costo e servizi connessi. In senso lato, comunque, mette a disposizione della comunità dei servizi. Fra essi si segnalano quelli curati dal difensore civico, dal garante dei minori, dal garante dei detenuti e dal comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM). Questi soggetti sono disciplinati da leggi provinciali e sono incardinati presso il Consiglio provinciale.

Difensore civico, garante dei minori e garante dei detenuti

Sono disciplinati dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28. Il difensore civico interviene gratuitamente a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in caso di cattiva amministrazione da parte degli enti pubblici. Il garante dei minori tutela i diritti dei bambini e degli adolescenti, segnalandone le violazioni. Il garante dei diritti dei detenuti, in maniera analoga, opera per tutelare i diritti dei detenuti, appunto.

 

Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)

Il CORECOM è un organismo autonomo di consulenza per la Provincia in materia di comunicazioni. E' anche un organo dell'autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. Fra i servizi che il CORECOM assicura alla comunità sono da ricordare soprattutto la risoluzione delle controversie fra cittadini e gli operatori della comunicazione, la tutela dei minori in campo radiotelevisivo e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC). I casi e i modi con cui opera il CORECOM sono disciplinati dalla legge provinciale 16 dicembre 2015, n. 19.

Contenuto inserito il 26-07-2018 aggiornato al 13-01-2022
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