Diritto di accesso civico semplice
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Consiglio provinciale ha l'obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del suo sito istituzionale, quando quest'obbligo non è adempiuto dall’amministrazione consiliare.
Diritto di accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione e ai documenti detenuti dal Consiglio provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:
Inoltre l’accesso civico generalizzato è escluso, in base all'art. 5 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli indicati nell’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (che corrisponde, nell'ordinamento provinciale, all’art. 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, e cioé della legge provinciale n. 23 del 1992).
L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso previsto dall’art. 32 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 (richiamata dall’art. 33 del regolamento interno del Consiglio provinciale), che è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita, previa richiesta motivata, attraverso la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico può essere presentata:
a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al responsabile della trasparenza del Consiglio provinciale, se la domanda ha a oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice). La richiesta di accesso civico può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato, pubblicati in questa sezione.
La richiesta può essere presentata o trasmessa:
Entrambe le tipologie di accesso civico sono caratterizzate da:
Rimedi
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza.
Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere al difensore civico e al tribunale regionale di giustizia amministrativa, secondo le norme di legge.
Responsabile della trasparenza del Consiglio provinciale è:
Giuseppe Sartori
telefono: 0461 - 213214
fax: 0461 - 213116
e-mail: giuseppe.sartori@consiglio.provincia.tn.it
posta elettronica certificata (PEC): segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Riferimenti normativi
Modulo per la richiesta di accesso civico semplice
Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato
Registro degli accessi